L’attuale
controversia, riguarda gli orientamenti contrastanti in
giurisprudenza in merito alla determinazione del soggetto che possa
essere chiamato a rispondere, nei confronti del consumatore, qualora
si manifestino disservizi
(es. sistemazione in albergo di categoria inferiore a quella pattuita, mancata fornitura di escursioni promesse). Il punto in discussione è se, per questi inadempimenti, il turista possa pretendere il risarcimento del danno anche da parte dell’agenzia viaggi intermediaria, oltre che eventualmente da parte dell’organizzatore e dei fornitori dei singoli servizi.
(es. sistemazione in albergo di categoria inferiore a quella pattuita, mancata fornitura di escursioni promesse). Il punto in discussione è se, per questi inadempimenti, il turista possa pretendere il risarcimento del danno anche da parte dell’agenzia viaggi intermediaria, oltre che eventualmente da parte dell’organizzatore e dei fornitori dei singoli servizi.
Le disposizioni in tema di responsabilità dei due
operatori turistici, sono quelle degli articoli 14-17 del D. Lgs. n.
111/95 (che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva CEE n.
314 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”. Identica disciplina si ritrova ora introdotta
negli articoli 93 e seguenti del Codice del Consumo, di cui al D.
Lgs. 6 settembre 2005, n. 205)
L’art.
14
in particolare indica, al primo comma, che “in caso di mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del
pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al
risarcimento del danno, secondo
le rispettive responsabilità,
se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a
loro non imputabile”; e, al secondo comma, che “l’organizzatore
o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è
comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo
il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
L’art.
17
sancisce, al primo comma, che “l’organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalla responsabilità […] quando la mancata o
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”; e, al secondo
comma, che “l’organizzatore o il venditore apprestano con
sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine
di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il
diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto
adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile”.
In sede di interpretazione del testo pare che la
legge italiana abbia optato per un sistema di responsabilità
solidale fra venditore e organizzatore: questa conclusione
risulterebbe confermata dal ripetuto accostamento delle due figure di
operatori turistici operato dalle norme appena riportate.
In realtà questa
conclusione è
approssimativa. Secondo
la maggioranza degli studiosi, infatti, l’espressione che compare
nel decreto, secondo cui l’organizzatore e il venditore sono tenuti
al risarcimento del danno “secondo
le rispettive responsabilità”,
starebbe a significare che il tour operator e l’agenzia viaggi
venditrice e intermediaria del pacchetto sarebbero responsabili
soltanto dell’inadempimento degli obblighi rispettivamente
e personalmente assunti nei confronti del turista.
Cosa significa
tutto questo? Le responsabilità di tour operator e agenzia viaggi
risultano formalmente disgiunte e strutturalmente differenziata,
coerentemente con la sostanziale
diversità delle funzioni economiche
svolte dai due operatori turistici. Si ritiene che il venditore non
sia responsabile verso il consumatore né per l’inadempimento degli
obblighi di organizzazione
che ricadono sul tour operator, né
per l’inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi
(albergo, noleggio auto, escursioni, ecc.) inclusi nel pacchetto
turistico.
Come comportarsi quindi, in caso di
inconvenienti? In conclusione possiamo dire che la responsabilità
nella maggior parte dei casi è riconducibile a chi ha organizzato
il pacchetto, quindi al tour operator organizzatore, (che farà
rivalsa sui singoli fornitori del servizio) e non a chi lo ha
venduto. L'agenzia non è tenuta a rispondere verso il consumatore
per l’inadempimento da parte del tour operator, né per
l’inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi
nel pacchetto. Tuttavia, l'intermediario di viaggi è responsabile
per qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi
obblighi, tra cui concludere in nome e per conto del
cliente-consumatore un contratto che dovrà rispettare i requisiti
previsti dalla legge, e attenersi alla scelta diligente in termini
qualitativi dell'organizzatore turistico e del pacchetto. Pertanto,
avendo constatato che, come detto in precedenza, la vacanza e
l'indice di gradimento sono sempre soggettivi, il presupposto ideale
sarebbe che l'agente di viaggio sapesse cogliere e riconoscere le
reali esigenze del singolo cliente e proporre il viaggio sulla base
di queste.
E' per questo che, se non si vuole incappare in qualche
inconveniente, è sempre più importante rivolgersi ad un consulente attento e qualificato, diligente, competente, con esperienza consolidata, e
che sia in grado di informare i propri clienti in maniera corretta.
(vedere anche articolo “benvenuti nel
mio blog” http://www.avventuremozioni.blogspot.it/2012/05/benvenuti-nel-mio-blog.html )
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